Art. 5
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[1]Nel caso di morte dell'usufruttuario a vita, le competenze maturate sino al giorno della morte sono pagate agli aventi ragione, che ne presentino domanda regolarmente documentata, come all'art. Quando gl'interessi dovuti non superino la somma di L. 2000, e' ammessa la prova diretta della successione ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 (comma 2°).
[2]Ove pero' trattisi di somma inferiore alle L. 100, basta un semplice atto di notorieta' a giustificazione del diritto di successione.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
