Art. 3
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[1]Quando si tratti di rendite nominative il cui valore capitale non sia superiore a L. 2000, in luogo del titolo legale a possedere, qual e' richiesto dal recedente art. 2, e' ammessa la prova diretta della successione col deposito presso l'Amministrazione del Debito pubblico dell'atto di morte, del testamento, se esista, e di un atto giudiziale di notorieta', nella forma che sara' stabilita dal regolamento.
[2]Agli effetti del presente articolo il valore capitale sara' determinato moltiplicando per 25 volte l'ammontare netto della rendita.
[3]In ogni caso pero', quando sull'operazione richiesta sorga un dubbio che l'Amministrazione del Debito pubblico non creda di poter essa risolvere, dovra' il richiedente fornire la prova della successione nella forma indicata nell'art. 2.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
