Art. 21
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[1]Rimangono in vigore le disposizioni contenute nelle leggi 10 luglio 1861, n. 94, e 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D, in quanto non siano modificate dalla presente legge.
[2]Il Governo del Re, entro un anno dalla attuazione della presente legge, cordinera' e pubblichera' un testo unico di tutte le leggi sul debito pubblico e il regolamento generale per la esecuzione di esso.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Carcano. Orlando.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
