Art. 18
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Alle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, a quelle della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria ed alle altre indicate nell'articolo precedente, sono applicabili le agevolezze fiscali concesse col decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621, per le operazioni specificate nello stesso decreto.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
