Art. 17
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E' data facolta' ai portatori delle obbligazioni ferrovia di Cuneo - emissione 1857 - ferrovia Vittorio Emanuele, ferrovia Torino-Savona-Acqui, ferrovie Livornesi - serie A, B, C, D¹, D² - ferrovia Lucca-Pistoia - emissione 1856, 1858, 1860 - ferrovie romane (obbligazioni comuni), di conseguirne il tramutamento in nominative e da nominative al portatore, sotto l'osservanza delle formalita' da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
