Art. 1
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[1]Per la traslazione delle rendite nominative del Debito pubblico e per il loro tramutamento al portatore, il consenso deve essere dato dal titolare o dai suoi eredi od aventi causa, direttamente o da persona delegata con procura in forma autentica, o con firma autenticata, in uno dei seguenti modi:
[2]1° mediante atto pubblico notarile, o giudiziale o amministrativo;
[3]2° mediante scrittura privata a firma autenticata da notaio;
[4]3° mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una Intendenza di finanza con la firma del dichiarante autenticata da un agente di cambio o da un notaio, specialmente accreditati per le operazioni di debito pubblico.
[5]Potra' altresi' il consenso essere prestato personalmente dal titolare mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato con firma autenticata da un agente di cambio accreditato o da un notaio.
[6]L'ufficiale che eseguisce l'autenticazione deve certificare anche la identita' personale e la capacita' giuridica dei firmatari.
[7]In ogni caso, si dovra' fare il deposito dei certificati di rendita di cui si chieda la traslazione o il tramutamento.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
