Art. 9 — Nuove norme per l'espropriabilità delle aree

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966. Leggi il testo vigente →

L'art. 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e' sostituito dal seguente: "L'approvazione del piano di ricostruzione da' facolta' ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni, nelle zone di cui all'art. 3, lettera a). Il prefetto, su richiesta del Comune, ordina l'occupazione di urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari