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[1]Chiunque pone in vendita merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dall'autorita' e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 30.000.

[2]Se il fatto e' di lieve entita', si applica soltanto la multa fino a L. 5000.

[3]Le stesse pene si applicano altresi' a chiunque viola i divieti stabiliti nel Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e nel R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142.

Testo in vigore dal 19 luglio 1941 al 9 maggio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-07-08;645~art9 · fonte del testo

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