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Chiunque, mediante false attestazioni o dichiarazioni mendaci, procura l'attribuzione a se' o ad altri di contingenti o di razioni di merci che non gli spettano o maggiori di quelle spettantigli e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a L. 10.000.
Testo in vigore dal 19 luglio 1941 al 9 maggio 1943
