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Chiunque, mediante false attestazioni o dichiarazioni mendaci, procura l'attribuzione a se' o ad altri di contingenti o di razioni di merci che non gli spettano o maggiori di quelle spettantigli e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a L. 10.000.

Testo in vigore dal 19 luglio 1941 al 9 maggio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-07-08;645~art8 · fonte del testo

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