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[1]Chiunque, avendo ricevuto per disposizione dell'autorita' contingenti di merci, da' ad essi una destinazione diversa da quella per cui sono stati assegnati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

[2]La stessa pena si applica a chi, avendo l'obbligo di impiegare in modo determinato le merci di cui dispone, da' ad esse una destinazione diversa.

Testo in vigore dal 19 luglio 1941 al 9 maggio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-07-08;645~art6 · fonte del testo

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