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[1]L'ammontare del profitto che il colpevole ha tratto dai delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9, quando non e' stato determinato dalla sentenza di condanna, e' stabilito dal giudice dell'esecuzione con le forme degli incidenti.

[2]All'esazione della somma stabilita provvede l'intendente di finanza, al quale il procuratore del Re Imperatore trasmette copia della sentenza o dell'ordinanza.

Testo in vigore dal 19 luglio 1941 al 9 maggio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-07-08;645~art15 · fonte del testo

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