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[1]Il verbale di denuncia per i reati preveduti dalla presente legge e' trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria al prefetto. Questi rimette il verbale all'autorita' giudiziaria con le osservazioni e con i chiarimenti che ritiene opportuni.
[2]Il prefetto, anche prima di rimettere la denuncia all'au;torita' giudiziaria, puo' ordinare la sospensione della licenza di esercizio ovvero puo' ordinare la sospensione da ogni altra attivita' non soggetta a licenza.
[3]Nel provvedimento il prefetto stabilisce la durata della sospensione ed il periodo di tempo in cui permane l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.
Testo in vigore dal 19 luglio 1941 al 9 maggio 1943
