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[1]Fuori dei casi preveduti dalle disposizioni di questa legge, chiunque viola le norme legislative o regolamentari sulla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, del commercio, o del consumo delle merci, ovvero non osserva i provvedimenti dati dall'autorita' per la stessa disciplina, e' punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a L. 30.000.

[2]Se il fatto e' di lieve entita', si applica soltanto l'ammenda.

[3]Se il fatto e' commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la pena e' aumentata.

[4]Si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

Testo in vigore dal 19 luglio 1941 al 9 maggio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-08;645~art12 · fonte del testo

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