Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1941 al 9 maggio 1943. Leggi il testo vigente →
Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 3 a 9 il giudice puo' disporre la pubblicazione della sentenza, osservate le disposizioni dell'articolo 36, commi 2 e 3, del codice penale e dell'articolo 484 del codice di pro;cedura penale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1941 al 9 maggio 1943
