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Quando il fatto costituisce delitto ai sensi degli articoli precedenti, non si applicano, per l'accertamento e per la repressione, le disposizioni del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, ne' quelle del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, ne' qualsiasi altra disposizione che commini, per il fatto medesimo, sanzioni di carattere amministrativo.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 13 novembre 1949
