Art. 2 — Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti civilmente mobilitati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

Il mobilitato civile che, al fine di turbare l'organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi o aziende civilmente mobilitati, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola, in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da due a otto anni.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art2 · fonte del testo

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