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[1]Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

[2]Il mobilitato civile che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre cinque giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione fino a due anni.

[3]La stessa pena si applica al mobilitato civile comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non lo riprende senza giusto motivo nello stesso termine.

[4]Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art1 · fonte del testo

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