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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, non altrimenti necessari ai depositi stessi, sara' versato in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.
[7]Con decreto del Ministro del Tesoro sara', in ogni esercizio finanziario, inscritto in aumento al capitolo «Rimonta» del bilancio del Ministero della Guerra l'importo ricavato dall'alienazione dei prodotti ora detti, effettivamente versato in tesoreria.
[8]Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]C. Di San Martino. Di Broglio.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
