Art. 53 — Norma particolare per i portalettere e i ricevitori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 156 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I portalettere e i ricevitori effettivi, con almeno due anni di servizio, e i portalettere ed i ricevitori provvisori con almeno tre anni di servizio, addetti a zone rurali urbanizzate, possono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla urbanizzazione medesima o entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono addetti a zone gia' urbanizzate, conseguire la nomina alla qualifica di agente di esercizio di 4ª classe, sempreche' siano in Possesso dei requisiti prescritti per l'accesso in carriera, ad eccezione di quello dell'eta', e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione. Per i portalettere e i ricevitori effettivi il servizio reso in qualita' di provvisori e' valutato in ragione di tre quarti ai fini del raggiungimento dell'anzianita' prescritta dal precedente comma. In relazione al numero delle zone urbanizzate viene aumentato l'organico della qualifica iniziale del ruolo organico degli agenti di esercizio e corrispondentemente diminuito il ruolo dei portalettere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art53 · fonte del testo
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