Art. 48 — Promozione alla qualifica di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe ed equiparate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962. Leggi il testo vigente →
La promozione alle qualifiche di agente di esercizio il 4ª, 2ª e 1ª classe e di agente tecnico di 4ª, 2ª e 1ª classe e' conferita per anzianita' congiunta ai merito con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 41.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
