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Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per il trattamento economico si osservano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art1 · fonte del testo

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