Art. 8 — Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 1 nonche' il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono abrogati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art8 · fonte del testo

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