Art. 7 — Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attivita' svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attivita' indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuita', il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' subentrare gratuitamente nella titolarita' del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attivita' produttive ubicate all'estero. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art7 · fonte del testo

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