Art. 45 — Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria

Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute puo' avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonche' nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilita' sociale dirette alla promozione della salute. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalita' della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalita' e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art45 · fonte del testo

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