Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprieta' industriale o intellettuale. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a)siano titolari di azioni o di quote del capitale della societa' ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
  • b)abbiano percepito dalla societa', nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprieta' industriale o intellettuale. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare:
  • a)per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) o b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • b)per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo;
  • c)i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno;
  • d)i proventi da diritti di proprieta' industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e' altresi' indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa in formato elettronico secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 e' pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute o all'organizzazione sanitaria dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dagli stessi, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione e' determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 11 giugno 2022

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