Art. 25 — Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche

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Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.

Testo in vigore dal 20 gennaio 2003 al 1 marzo 2006

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