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[1]La concessione del beneficio previsto dal precedente articolo sara' accordata ad insindacabile giudizio del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze sentito l'organo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, ed il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ai quali sara' in ogni caso deferito l'esame dei progetti di ampliamento o trasformazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 giugno 1937 - Anno XV.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - LANTINI
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 9 luglio 1937 al 6 dicembre 1938
