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[1]Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per lo sviluppo economico della Venezia Tridentina, relativi all'acquisto dei beni degli agricoltori della provincia di Trento, che si trasferiscono in Alto Adige per l'acquisto delle proprieta' agrarie gia' appartenenti agli allogeni e cittadini tedeschi rimpatrianti, nonche' gli atti e contratti relativi alla successiva prima alienazione dei beni stessi, che si verifichi entro un triennio dal precedente trapasso, sono esenti da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.
[2]Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'Istituto per lo sviluppo economico della Venezia Tridentina per il perseguimento dei fini attribuitigli, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro.
[3]Gli onorari dei notai per gli atti e contratti indicati nel presente articolo sono ridotti a meta'.
Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
