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[1]Gli Istituti di credito contemplati nell'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, nonche' le Casse di risparmio, sono autorizzati a concedere, in provincia di Trento, mutui per l'acquisto delle proprieta' agrarie e appartenenti ad agricoltori che si trasferiscono in Alto Adige.
[2]Detti mutui potranno essere concessi per un importo non superiore ai tre quarti del valore dei fondi.
Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
