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[1]Gli Istituti di credito contemplati nell'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, nonche' le Casse di risparmio, sono autorizzati a concedere, in provincia di Trento, mutui per l'acquisto delle proprieta' agrarie e appartenenti ad agricoltori che si trasferiscono in Alto Adige.

[2]Detti mutui potranno essere concessi per un importo non superiore ai tre quarti del valore dei fondi.

Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-02-12;174~art3 · fonte del testo

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