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Le esenzioni fiscali previste dall'art. 4-ter, aggiunto all'art. 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, con l'articolo unico della legge di conversione 23 dicembre 1940-XIX, n. 1914, si- applicano, limitatamente agli atti ed ai contratti relativi all'acquisto, da parte di cittadini, ditte o societa' italiane, delle aziende di cui all'articolo precedente, sia per il primo trasferimento dagli allogeni emigranti e dai cittadini tedeschi rimpatrianti, sia per l'acquisto dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, quando le aziende stesse siano ad esso cedute dagli allogeni e cittadini tedeschi, sia per tutti i successivi trapassi che abbiano luogo durante il quadriennio dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte locali stabilite all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
