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[1]I redditi di categoria B, delle aziende industriali e commerciali, appartenenti ad allogeni e cittadini tedeschi che si trasferiscono in Germania ai sensi della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, e rilevate da cittadini, da ditte o da societa' italiane, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalle imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni, e di parente, nonche' dalla addizionale provinciale e dal contributo al Consiglio provinciale delle corporazioni fino al 31 dicembre del quarto anno a decorrere dal giorno di inizio dell'esercizio da parte del cittadino, della ditta o della societa' italiana.
[2]Per le aziende che siano state gia' rilevate, il quadriennio di esenzione decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
