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[1]I redditi di categoria B, delle aziende industriali e commerciali, appartenenti ad allogeni e cittadini tedeschi che si trasferiscono in Germania ai sensi della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, e rilevate da cittadini, da ditte o da societa' italiane, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalle imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni, e di parente, nonche' dalla addizionale provinciale e dal contributo al Consiglio provinciale delle corporazioni fino al 31 dicembre del quarto anno a decorrere dal giorno di inizio dell'esercizio da parte del cittadino, della ditta o della societa' italiana.

[2]Per le aziende che siano state gia' rilevate, il quadriennio di esenzione decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-02-12;174~art1 · fonte del testo

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