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[1]I limiti, minimo e massimo, della pena pecuniaria prevista dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 392, sono elevati rispettivamente a L. 500 e a L. La stessa pena sara' applicata per le infrazioni ai regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 giugno 1925.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Nava - Federzoni - Rocco - De' Stefani.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
