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[1]Nelle Provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i Prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli agrari provinciali, potranno prescrivere la costituzione di consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli agrari provinciali.
[2]Le spese di funzionamento dei consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione delle bovine da ciascuno di essi possedute.
[3]Uno speciale regolamento, proposto dal Consiglio agrario provinciale, da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, disciplinera' la costituzione ed il funzionamento dei consorzi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
