Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, e' stabilito al 31 dicembre 1974. Il termine del 31 ottobre 1973, indicato dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e' stabilito al 31 dicembre 1974.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 ottobre 1975, n. 505

1

La L. 4 ottobre 1975, n. 505 ha disposto (con l'art. 1) che i termini del 31 dicembre 1974 indicati nel presente articolo sono prorogati sino al 31 dicembre 1975.

Testo vigente dal 12 novembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1974 al 12 novembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 ottobre 1975, n. 505

    La L. 4 ottobre 1975, n. 505 ha disposto (con l'art. 1) che i termini del 31 dicembre 1974 indicati nel presente articolo sono prorogati sino al 31 dicembre 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art23 · fonte del testo

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