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[1]I ricoveri debbono essere ubicati nella zona dell'edificio che presenta la migliore copertura; debbono essere, per quanto si puo', lontani dalle linee di facile penetrazione (larghe trombe di scale, ascensori e simili); debbono essere lontani da condutture e depositi di sostanze facilmente infiammabili o comunque pericolose e non solidali coi muri perimetrali esterni.
[2]L'accesso al ricovero deve essere all'interno dell'edificio. Le pareti del ricovero possono anche essere a contatto con le strutture interne, trasversali e di spina. Tali pareti, sia perimetrali che divisorie tra cella e cella, debbono sempre essere convenientemente intonacate; quelle divisorie inoltre debbono avere le stesse caratteristiche costruttive di quelle perimetrali.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
