Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per i soli ricoveri interrati l'autorita' di cui all'art. 20 puo' autorizzare che per la copertura e per i piedritti del ricovero sia usato conglomerato cementizio non armato modificandone gli spessori in modo che non sia diminuita la resistenza prescritta dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre l936-XIV, n. 2121.
[2]In tal caso la volta deve avere la saetta non minore di un terzo della corda, deve essere impostata non al disopra del suolo ed avere opportunamente contrastate le spinte laterali.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
