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[1]Sino a nuovo ordine, qualora non si disponga della quantita' necessaria di ferro o di acciaio, le pareti del ricovero e delle celle possono essere armate con una sola rete, che, per i muri perimetrali, puo' corrispondere al paramento interno, purche' lo spessore delle pareti cosi' armate sia aumentato del 50% e in ogni caso non risulti minore di cm. 25.
[2]Le pareti verticali debbono essere convenientemente ancorate nella soletta costituente pavimento, il quale potra' essere di conglomerato cementizio non armato e deve avere lo spessore minimo di 10 cm.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
