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[1]Nel perimetro dei Comuni indicati dai Regi decreti di cui all'art. 3, le zone entro le quali deve essere costruito il ricovero sono determinate con decreto del Prefetto, secondo le norne date dai citati Regi decreti tenendo conto essenzialmente dei fattori militari, demografici, industriali e di quelli interessanti le comunicazioni.
[2]In tali zone possono esser compresi, sempre che se ne riconosca la necessita', oltre i nuclei piu' intensamente costruiti o piu' intensamente abitati e quelli di prossimo sviluppo, anche quei nuclei che, sia per la vicinanza di opere di particolare importanza militare o industriale, sia per altre ragioni, potrebbero essere probabile obbiettivo di offesa nemica.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
