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[1]Le disposizioni dei regolamenti comunali di edilizia in materia di protezione antiaerea in genere e in particolare quelle concernenti l'apprestamento di ricoveri antiaerei, cessano di aver vigore.
[2]Nei comuni compresi nei Regi decreti 7 gennaio 1937-XV, n. 184, 25 aprile 1938-XVI, n. 1048, e successive eventuali estensioni, i regolamenti di edilizia debbono riferirsi alle norme del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, e a quelle della presente legge.
[3]I comuni predetti possono essere autorizzati, con R. decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici a inserire nei propri regolamenti di edilizia norme particolari ove cio' sia richiesto da ragioni locali, economiche, topografiche, militari e demografiche.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
