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[1]In caso di inadempienza alle disposizioni della presente legge non puo' essere concesso dalle competenti autorita' il permesso di abitabilita' dell'edificio in tal caso esse stabiliscono il termine entro il quale il ricovero deve essere messo in condizioni di rispondere alle norme prescritte.

[2]Trascorso detto termine sono comminate le pene previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1936 XIV. numero 2121, fermo restando il divieto di abitabilita' fino a quando non sia stato ottemperato a quanto sopra i lavori eseguiti in seguito alte visite d'ispezione debbono essere ultimati nel termine di tempo stabilito dall'ente che eseguisce la ispezione in base alle caratteristiche dei lavori stessi in caso di inadempienza puo' essere comminata al proprietario del ricovero l'ammenda da L. 50 a L. 500 nelle forme previste dall'art. 5 dei predetto R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV. n. 2121.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 6 giugno 1039-XVII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Solmi - Di Revel - Cobolli-Gigli - Lantini

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

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