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[1]Il proprietario del ricovero che dopo l'approvazione del progetto, per il soddisfacimento di suoi privati interessi desideri apportarvi variazioni o introdurvi modifiche, deve farne domanda all'autorita' di cui all'art. 20 chiedendo, se del caso, un sopraluogo. e deve ottenerne regolare autorizzazione senza la quale non potra' apportare varianti e modifiche di sorta.
[2]In tal caso egli e' tenuto a corrispondere al funzionario che eseguisce il sopraluogo le eventuali spese di viaggio e le indennita' stabilite dal Ministero della guerra, sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
