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[1]Ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XIV, n. 2216 (convertito in legge con la legge 10 giugno 1937 XIV, a 1629) spetta al Ministero della guerra di accertare la rispondenza dei progetti di ricovero alle prescrizioni del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV numero 2121 e a quelle della presente legge nonche' la rispondenza ai progetti dei lavori eseguiti.
[2]Tale accertamento deve sempre precedere la dichiarazione di abitabilita' del fabbricato e le visite di ispezione.
[3]Il Ministero della guerra puo' delegare l'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.) ad eseguire gli accertamenti di cui sopra ed a fare le ispezioni e i controlli accennati nell'art. 22.
[4]Detti accertamenti, ispezioni e controlli sono svolti in modo da arrecare le minori remore all'attivita' edilizia.
[5]Qualora avvenissero contestazioni, la risoluzione delle stesse spetta al comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea.
[6]Per gli edifici costruiti dallo Stato o sotto il controllo dello Stato le attribuzioni di cui ai commi precedenti sono deferite esclusivamente agli uffici che hanno la vigilanza sulle costruzioni.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
