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[1]Sono da considerarsi apprestamenti complementari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre l936-XIV, n. 2121:
- 1)la costruzione di un antiricovero;
- 2)gli apprestamenti antigas e di rigenerazione d'aria;
- 3)gli apprestamenti antincendi.
[2]Tali apprestamenti che il costruttore intendesse di introdurre nella costruzione del ricovero, sempre raccomandabili, e i primi due di grande efficacia contro l'offesa chimica, sono soggetti alle disposizioni di cui al capo V della presente legge, ove non esistano disposizioni comunali piu' ampie.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
