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[1]La manutenzione del ricovero deve essere particolarmente e continuamente curata, in modo che in ogni momento esso possa essere occupato, presentando integre e in completa efficienza tutte le garanzie di sicurezza previste dal R decreto legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, e dalla presente legge.
[2]In particolare debbono essere sempre in ottimo stato porte ed intonachi.
[3]Qualunque fessurazione e screpolatura si manifestasse nelle pareti attorno alle tubazioni, nella porta, o in qualsiasi altro punto del ricovero, deve essere subito accuratamente chiusa.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
