Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni ricovero deve rispondere di sufficienti apprestamenti ad uso latrina con impianto ad acqua o con secchio esportabile.
[2]In tutti i ricoveri deve esser prevista una sicura illuminazione con mezzi illuminanti che non consumino l'ossigeno ambiente.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
