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Quando la superficie complessiva delle celle costituenti il ricovero sia uguale o maggiore di mq. 75 il ricovero deve essere provveduto di:
- a)un serbatoio per acqua della capacita' di almeno mc. 1 per ogni 50 mq. di superficie;
- b)di un piccolo magazzino, di dimensioni adeguate, da destinare come deposito di attrezzi, materiali di protezione e materiali di pronto soccorso.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
