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[1]Puo' essere consentita, a giudizio insindacabile dell'ente di cui al successivo art. 20, la costruzione di ricoveri ubicati esternamente ai fabbricati. Tali ricoveri, oltre a quanto disposto negli articoli precedenti, debbono rispondere ai requisiti seguenti:
- a)avere adeguato accesso sotterraneo da ciascuno degli edifici serviti.
[2]In caso si tratti di un solo edificio gli accessi debbono essere almeno due, di cui uno di sicurezza;
- b)avere strutture tali che assicurino, sia ai ricoveri che a tutti i percorsi di accesso, un grado di sicurezza almeno pari a quello che avrebbe il ricovero nei singoli edifici. Tale grado di sicurezza deve essere raggiunto sia sul cielo che lateralmente.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
