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[1]L'altezza minima di metri due di cui al numero 2° dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, deve intendersi misurata tra il pavimento del ricovero e la faccia inferiore piu' bassa delle strutture costituenti il cielo del ricovero stesso.
[2]Nel caso eccezionale previsto dall'art. 7 detta altezza minima deve essere misurata tra il pavimento e l'imposta della volta.
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
