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Deve essere convenientemente assicurato il deflusso normale dai ricoveri delle acque che comunque vi possono precipitare (ad esempio per rottura dei serbatoi o condutture superiori); e, pertanto, i ricoveri debbono avere il piano del pavimento al disopra delle fogne e, ove queste manchino, il deflusso deve essere comunque assicurato normalmente (ad esempio mediante pozzi filtranti).
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
