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[1]Le aperture delle porte principali debbono avere le seguenti dimensioni minime: m. 0,90 per m. 1,80.

[2]Le aperture interne tra cella e cella e tra locali accessori e quelle delle uscite di sicurezza debbono avere dimensioni non inferiori a metri 0,70 per m. 1,80.

[3]Le porte debbono essere robuste e indeformabili; inoltre debbono essere incombustibili, di apertura in ogni circostanza sicura, di facile rimozione, e tenuta ermetica ai gas, nonche' perfettamente stagne all'acqua a pressione corrispondente almeno al dislivello tra il pavimento del ricovero e il piano stradale.

[4]I sistemi di chiusura ed i collegamenti delle porte alle pareti debbono avere la robustezza adeguata allo sforzo che le porte stesse possono essere chiamate a sopportare in relazione alle precedenti prescrizioni.

Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

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